Nell’ultimo articolo, se te lo sei perso clicca subito qui, ti ho detto che questa settimana ti avrei spiegato il funzionamento del regime forfettario e che avrei rifatto i conti riportati nell’esempio di Marco nell’articolo precedente.

Partiamo, come nostra abitudine, dalle basi chiarendo quindi, cos’è e come funziona il regime forfettario.

La definizione è abbastanza semplice:

È un regime fiscale agevolato che semplifica notevolmente gli adempimenti fiscali per i piccoli imprenditori e professionisti.

I Vantaggi principali di questo regime sono:

  • Tassazione agevolata

L’imposta è calcolata su una percentuale del reddito presunto (78%), senza dover determinare i costi.

  • Semplificazione contabile. 

Non è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili.

  • Esenzione IVA

Non si emette fattura con IVA e non si detrae l’IVA sugli acquisti. Cosa di non poco conto per chi è alle prime armi o per professioni che non hanno grossi giri d’affari.

Che possiamo tradurre in: 

+ semplice grazie alla riduzione degli adempimenti fiscali e contabili; 

– tasse grazie ad una tassazione agevolata rispetto al regime ordinario.

Invece gli svantaggi di questo regime fiscale quali possono essere?

Limite di fatturato. 

Superato il limite, perderai l’accesso al regime.

Limitazioni nella deduzione dei costi

In questo regime i costi che puoi dedurre sono molto limitati.

Perdita di alcuni crediti.

Non potrai recuperare l’IVA sugli acquisti e, se ne hai, non potrai avere detrazioni o deduzioni. (es: bonus 110 o ristrutturazioni)

Accedere al regime forfettario è abbastanza semplice infatti devi presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di inizio attività.

ATTENZIONE, però! 

Perché a questo regime non possono accedere tutti.  

Lo puoi fare solo se sei una persona fisica esercente attività d’impresa, arte o professione in forma individuale con un fatturato inferiore a 85.000€ (ndr anno 2024).

Non puoi superare determinati limiti di compensi da lavoro dipendente e/o assimilati e non puoi avere partecipazioni a società di persone, di capitali o associazioni professionali (art 5 del tuir).

Quindi riassumendo ti consiglio questo regime se hai una piccola attività, se sei un neo imprenditore/trice e/o se non hai particolari costi nella tua attività. (ovviamente sempre dopo aver parlato con un consulente, non affidarti al “fai da te”)

Ora siamo arrivati alla parte concreta dell’articolo dove facciamo parlare i numeri.

Come si calcola l’imposta in questo caso?

Devi applicare un coefficiente di redditività al fatturato per determinare il reddito imponibile e successivamente calcolare le imposte in base all’aliquota che è del 15%, a parte per i primi cinque anni di attività che è del 5%.

Per l’esempio riprendo come promesso il caso di Marco dello scorso articolo. 

Marco ha iniziato la sua attività nel 2022 e nel corso dell’anno ha fatturato 75.000 euro. 

Il suo codice ATECO (che identifica il tipo di attività) prevede un coefficiente di redditività del 78%.

Flusso del calcolo del reddito imponibile:

Moltiplichiamo il fatturato per il coefficiente di redditività: 75.000 € x 78% = 58.500 €.

Su questi 58.500€ calcoleremo l’imposta.

Poiché Marco ha iniziato l’attività nel 2022, può beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% per i primi cinque anni.

Supponiamo anche (solo per esempio), che Marco abbia versato contributi previdenziali per 10.000 € nel corso dell’anno. (Dei contributi previdenziali te ne parlerò meglio nel prossimo articolo)

Questi contributi previdenziali li possiamo dedurre dal reddito imponibile quindi:

58.500 € – 10.000 € = 48.500 €.

Adesso possiamo applicare l’aliquota del 5% al risultato ottenuto: 48.500 € x 5% = 2425 €.

Quindi, Marco dovrà pagare 2.425 euro di imposte.

Nel caso in cui Marco avesse più di 5 anni di attività invece, dovrebbe pagare il 15% e il conteggio diventerebbe questo:

48.500 x 15% = 7.275 €

Marco quindi dovrà pagare 7.275 euro di imposte.

Nel prossimo articolo, come accennato prima, ti parlerò dei contributi previdenziali.

Ad Maiora.